Ecco il testo della norma appena approvata dal Bundesrat, che entrerà in vigore la settimana prossima:
§ 38 (4) Der Urheber eines wissenschaftlichen Beitrags, der im Rahmen einer mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln finanzierten Lehr- und Forschungstätigkeit entstanden und in einer periodisch mindestens zweimal jährlich erscheinenden Sammlung erschienen ist, hat auch dann, wenn er dem Verleger oder Herausgeber ein ausschließliches Nutzungsrecht eingeräumt hat, das Recht, den Beitrag nach Ablauf von zwölf Monaten seit der Erstveröffentlichung in der akzeptierten Manuskriptversion öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies keinem gewerblichen Zweck dient. Die Quelle der Erstveröffentlichung ist anzugeben. Eine zum Nachteil des Urhebers abweichende Vereinbarung ist unwirksam.
Ecco la mia traduzione al volo:
L’autore di un contributo scientifico che ha avuto origine nell’ambito di un’attività di ricerca e insegnamento finanziata almeno per metà da fondi pubblici ed è pubblicato in una collezione che esce periodicamente almeno due volte l’anno ha il diritto – anche se ha concesso all’editore o al curatore un diritto d’uso esclusivo – di rendere pubblicamente accessibile, dopo la scadenza di dodici mesi dalla prima pubblicazione, il contributo nella versione del manoscritto accettato, fin tanto che non serva a uno scopo commerciale. La fonte della prima pubblicazione deve essere indicata. Un accordo divergente a detrimento dell’autore è senza effetto.
La norma, che ricorda l’articolo 42 della nostra legge sul diritto d’autore, libera però anche i molti che hanno fatto l’errore di cedere i diritti con un accordo firmato esplicitamente, ma spesso inconsapevolmente, all’editore o al curatore di una raccolta o collezione (Sammlung) periodica. Il termine generico Sammlung permette alla disposizione di coprire sia le riviste scientifiche, sia qualsiasi altra forma di pubblicazione almeno semestrale presente e futura.
Visto che nulla obbliga l’autore a render pubblicamente disponibili i suoi testi – la norma gli concede un diritto, e non un dovere – anche i più intransigenti difensori del copyright non potranno aver niente da obiettare. Il diritto dell’autore non è toccato, ed è anzi pienamente difeso: è intaccato solo l’uso predatorio che ne possono fare gli editori, quando lo ricevono in esclusiva dagli – ingenui? – titolari originari.